Esiste una grande confusione, soprattutto per i non addetti ai lavori, tra le varie tipologie di scuola: in questo articolo ci soffermiamo sulle scuole paritarie e sulle domande più diffuse.
La distinzione
La Legge n.62 del 10 marzo 2000 parla delle scuole paritarie come di:
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Viene riconosciuta quindi la parità per quanto riguarda offerta formativa, parametri e titoli; le scuole paritarie hanno libertà nella definizione di orientamento (spesso si tratta di scuole cattoliche) e di indirizzo pedagogico-didattico, pur dovendo rispettare determinate condizioni.
Oggi in Italia sono moltissime le scuole private entrate tra le paritarie, praticamente la maggioranza. In questo modo si è creato una sorta di blocco compatto in cui rientra tutto il sistema di istruzione nazionale, formato da statali, private ed enti locali. Si distinguono quindi:
- scuole legalmente riconosciute: scuole private legalmente riconosciute di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. In questa categoria rientrano: scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, scuole elementari parificate, scuole materne autorizzate;
- scuole paritarie: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico;
- scuole parificate: le scuole elementari che ottengono il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali;
- scuole autorizzate: le scuole materne che ottengono l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio;
- scuole pareggiate: le scuole che rilasciano un titolo di studio con valore legale, gestite da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.
Perché molti genitori scelgono le scuole paritarie
Nonostante questi istituti – come previsto dalla Costituzione – offrano un trattamento formativo equivalente a quello della scuola pubblica, sono molti coloro che preferiscono iscrivere i figli nelle scuole paritarie. Le motivazioni di solito sono:
- insegnanti che non sono dipendenti pubblici, ma lavoratori selezionati e valutati costantemente;
- classi poco numerose, il che darebbe più spazio al singolo;
- uso di nuovi percorsi di apprendimento, metodologie di insegnamento all’avanguardia, approccio personalizzato sull’alunno.
Nonostante il pagamento di una retta, sono molte le famiglie che si rivolgono a questi istituti con l’intento di offrire ai propri figli un’istruzione di ottima qualità. Come in tutti i settori esistono casi positivi, ma anche casi negativi.
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Gli insegnanti delle paritarie
Le scuole paritarie sono state ampiamente criticate in ambito lavorativo, ma anche politico, con forti opposizioni. Anche il MIUR ha trovato difficoltà, molto spesso, a definire la figura del docente statale e di quello di scuola paritaria. Citando le normative si può leggere che:
i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nella scuole statali (Legge sulla Parità Scolastica n. 62/2000)
il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie di cui alla Legge 62/2000 è riconosciuto e valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali (legge 333/01)
La Legge 107/2015 definisce poi il servizio svolto nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado come riconosciuto nella valutazione dei titoli, oltre che criterio di ammissione al Concorso per Dirigenti Scolastici. Nello stesso testo si impegna il Ministero ad attivare un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica.
Per molti il diverso trattamento applicato ai due gruppi di docenti violerebbe la Costituzione, e non troverebbe eguali nel resto d’Europa.
Nei recenti aggiornamenti di graduatoria, per gli insegnanti delle paritarie, il DM n. 374 del 1° giugno 2017 ha stabilito che il servizio svolto nelle scuole paritarie, così come quello svolto nei centri di formazione professionale, è valutato allo stesso modo di quello svolto nelle scuole statali (2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni; punteggio massimo 12 punti).
Inoltre, per la II fascia:
- I contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono equiparati ai contratti da lavoro dipendente. Pertanto, il servizio svolto, in seguito alla sottoscrizione di tali contratti, è valutato per l’intero periodo alla stesso modo del servizio prestato con contratto da lavoro dipendente (2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni; punteggio massimo 12 punti).
- Il servizio svolto prima del 2000, presso istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato, ai sensi del del punto B.2) della tabella A allegata al DM 347/2017, punti 1 per ogni mese o frazione pari almeno a 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.
Per la III fascia:
- Il servizio specifico (punto D1 lettera a) della Tabella di valutazione) e quello non specifico (punto D2 lettera a) della Tabella di valutazione) è valutato per metà, anche se prestato in scuole non paritarie, precedentemente all’anno 2000, presso istituti dì istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata.
Si ricorda anche che:
- I contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono equiparati ai contratti da lavoro dipendente, nel senso che il servizio svolto, in seguito alla sottoscrizione di tali contratti, è valutato per l’intero periodo alla stesso modo del servizio prestato con contratto da lavoro dipendente. A tal fine, i servizi devono essere svolti continuativamente, secondo le stesse modalità di svolgimento presso le scuole statali, e devono certificati con data di inizio e termine del servizio medesimo.
Le battaglie sono scoppiate invece per quanto riguarda la mobilità e la ricostruzione di carriera: sono numerose le sentenze in favore di insegnanti, che vedono riconosciuti dai Tribunali di competenza gli anni di servizio prestati alle scuole paritarie. In Abruzzo un giudice si è pronunciato a favore delle docenti affermando:
con tale pronuncia si dà un ulteriore contributo al consolidamento del filone giurisprudenziale che, si spera, condurrà il MIUR a rivedere la propria posizione in merito, riconoscendo pienamente un principio di uguaglianza e parità di trattamento tra insegnamenti, nella direzione di una maggiore giustizia sostanziale e formale nonché di una armonizzazione del sistema normativo.
Se vuoi tentare l’accesso a una scuola paritaria puoi utilizzare lo strumento della MAD: ti basta visitare la piattaforma Mad Online, il metodo più veloce e sicuro per inviare le tue domande di Messa a Disposizione.
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Source: Feed Lavorareascuola MAD