Il rifiuto di una supplenza porta sempre a temere una cancellazione definitiva dalla graduatoria. Ma non è detto che ciò accada. Come ad esempio per le GI e in caso di rifiuto di supplenza da GAE.
Rinuncia e sanzione
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione dalle GAE comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per l’anno scolastico in corso, sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento.
Ma è bene tenere presente che la sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
Se ciò dovesse verificarsi, sarà comunque possibile essere convocati dalle GAE per eventuale altro posto o classe di concorso. Sarà anche possibile essere comunque convocati dalle GI anche per la classe di concorso per cui si è rinunciato dalle GAE.
Se si rinuncia per più volte?
Ma se la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta si verifica per due volte nella medesima scuola, scatta la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia. Questo per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
- La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita alla stessa scuola e deve essere stata effettuata per 2 volte (il primo rifiuto non comporterà quindi alcuna sanzione);
- La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso).