È sempre complessa la questione relativa alla rettifica dei punteggi per il personale ATA e conseguente licenziamento. Il problema principale riguarda i contributi che a volte non figurano all’INPS nonostante siano stati versati.
Servizi valutabili
Va tenuto presente che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato. In ogni caso, vale quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
Non sono invece valutabili i periodi per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni. Fanno eccezione quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Diverso il discorso per quanto concerne il servizio svolto nelle scuole paritarie. Questo, per essere correttamente valutato, deve essere stato retribuito (con regolare busta paga e relativo versamento dei contributi).
Il punteggio
Il controllo puntuale del punteggio è effettuato dalle segreterie solo all’attribuzione del primo incarico di supplenza.
Il problema del cassetto previdenziale che non riporta per intero i contributi versati resta, ed è necessario fare in modo che l’ufficio lo metta in regola.
Cosa fare una volta appurato il mancato versamento dei contributi?
La scuola dovrà emettere un decreto di rettifica punteggio con la conseguente ricollocazione nella corretta posizione nelle graduatorie e l’eventuale cessazione immediata della supplenza (se non più avente titolo).