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Personale ATA: criteri di assegnazione di postazioni, reparti, plessi

Nel nuovo CCNL scuola, sottoscritto il 19 aprile 2019, ci sono cambiamenti per quel che riguarda i criteri di assegnazione del personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.

Cosa non c’è più

Nel nuovo CCNL/2018 sono stati soppressi i punti i) ed m) dell’art. 6 del vecchio CCNL 2006-09, ovvero:

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il ruolo dei sindacati

Ora tocca ai sindacati prospettare dei criteri “sani e oggettivi” riguardanti l’assegnazione del personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.

In base ai seguenti principi:

  1. mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
  2. maggiore anzianità di servizio;
  3. disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
  4. le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni.
  5. Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.