Dopo aver visto quali sono gli adempimenti per il personale neo-assunto a tempo indeterminato, approfondiamo la situazione degli ATA.
Contratto individuale di lavoro
Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si definiscono per il lavoratore i diritti e doveri che regolano il rapporto di lavoro e in esso sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso.
La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi, come ad esempio la malattia, comporta la perdita dell’impiego.
L’assunzione può avvenire, a domanda del dipendente, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell’assunzione si può optare per un orario ridotto se non è saturo il contingente provinciale.
Periodo di prova
Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super (Collaboratori Scolastici)
- quattro mesi per i dipendenti inquadrati per i restanti profili (DSGA, Assistenti Amministrativi e Tecnici, Infermieri, Cuochi e Guardarobieri).
Il direttore amministrativo (DSGA) deve frequentare un apposito corso di formazione.
Ai fini del computo del suddetto periodo di prova, si tiene conto del solo servizio prestato e sono conteggiati anche:
- Le domeniche, le festivitàe le sospensioni delle attività didattiche,
- I periodi di interruzione delle elezioni per ragioni di pubblico interesse (locali per seggi elettorali, profilassi ecc..).
Non sono utili ai fini del computo del periodo di prova le seguenti assenze:
- Malattia, i permessi retribuiti, i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca, I periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali, gli esoneri dal servizio per motivi sindacali, i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità), le ferie, le giornate di festività soppresse, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie, eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza diritto ad indennità sostitutiva del preavviso.
Il periodo di prova si considera superato se, trascorso il periodo previsto, non si ricevono comunicazioni contrarie dal dirigente scolastico.
di Fabiola Ortolano